giovedì 16 febbraio 2012

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Conte e Monticelli, rientrano in consiglio Fullone e Pasulo.

N. 00802/2012REG.PROV.COLL.
N. 10375/2011 REG.RIC.
N. 10378/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 10375 del 2011, proposto da:
Cosimo Pomarico, Antonio Fullone, Pietro Pasulo, rappresentati e difesi dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Bruno in Roma, via A. Farnese, 12;
contro

Antonio Monticelli, Egidio Conte, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Quinto, Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Tommaso Carone, Marino Maurò, Francesco Biasi, Giancarlo Marinò, Gianfranco Sorrento, Comune di Oria, Glauco Caniglia, Angelo Mazza, Antonio Farina, Cosimo Ferretti, Ermanno Vitto, Giuseppe Carone, Leonzio Spina, Emilio Pinto, Domenico D'Ippolito; Antonio Metrangolo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Bruno in Roma, via A. Farnese, 12;

sul ricorso numero di registro generale 10378 del 2011, proposto da:
Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Bdl Studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro

Antonio Monticelli, Egidio Conte, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Quinto, Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
nei confronti di

Glauco Caniglia, Angelo Mazza, Antonio Farina, Cosimo Ferretti, Ermanno Vitto, Giuseppe Carbone, Leonzio Spina; Emilio Pinto, Domenico D'Ippolito, Antonio Metrangolo, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Palmisano, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Bruno in Roma, via A. Farnese, 12; Antonio Fullone, Pietro Pasulo, Cosimo Pomarico, rappresentati e difesi dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Bruno in Roma, via A. Farnese, 12;

per la riforma
quanto al ricorso n. 10375 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione I n. 02239/2011, resa tra le parti, concernente VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

quanto al ricorso n. 10378 del 2011:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione I n. 02239/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. Staccata di Lecce Sez. I n. 2239/2011, resa tra le parti, concernente VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE – MCP;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Monticelli e di Egidio Conte e di Antonio Metrangolo e di Antonio Monticelli e di Egidio Conte e di Emilio Pinto e di Domenico D'Ippolito e di Antonio Fullone e di Pietro Pasulo e di Cosimo Pomarico e di Antonio Metrangolo;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Pietrantonio De Nuzzo, Pietro Quinto e Roberto Palmisano Saverio Sticchi Damiani, su delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani, Pietro Quinto Pietrantonio De Nuzzo, nonché Roberto Palmisano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Antonio Monticelli e Egidio Conte, candidati alla carica di consigliere comunale alle elezioni tenutesi nella scorsa primavera in Oria, comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, risultati primi dei non eletti della propria lista, collegate al candidato sindaco, anch’egli non eletto, Giuseppe Carbone, impugnavano davanti al Tar Puglia, sez. staccata di Lecce, il verbale di proclamazione degli eletti adottato dall’Ufficio Elettorale Centrale il 22/6/2011 e la successiva delibera consiliare di convalida del 7/7/2011, nella parte in cui avevano riconosciuto alle liste che avevano appoggiato il candidato sindaco vincente al primo turno, Cosimo Pomarico, il premio di maggioranza del 60% dei seggi del consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/00.

A sostegno dell’impugnativa assumevano che le percentuali previste dalla citata disposizione per l’attribuzione del premio di maggioranza (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaco non abbiano superato il 50% dei voti validi) dovessero essere riferite non già ai voti complessivamente riportati dal candidato sindaco eletto, ma ai soli voti di lista.

2. Il Tar accoglieva il ricorso, aderendo all’interpretazione offerta dai ricorrenti, e pertanto disponeva la correzione degli esiti elettorali di cui agli atti gravati, sostituendo gli stessi agli ultimi due eletti del gruppo di liste avversarie, Antonio Fullone e Pietro Pasulo.

3. Con un primo ricorso, iscritto al n. 10375/11 di r.g. questi ultimi due, unitamente a Pomarico, hanno proposto appello avverso la decisione del Tar, chiedendo che la stessa sia dichiarata nulla per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo o comunque l’integrale riforma.

4. Ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche il Comune di Oria nel proprio atto di appello, iscritto al n. 10378/11 di r.g., corredato da istanza di sospensione della sentenza gravata.

5. Quest’ultima è stata respinta con decreto n. 5712/11 e quindi pervenuta all’esame del Collegio all’udienza del 31/1/2012, nella quale le parti sono state avvertite della possibilità di definire il giudizio.

6. Il Collegio previa riunione degli appelli ex art. 96 cod. proc. amm., in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ritiene che ricorrano i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi degli artt. 60 e 38 cod. proc. amm., così potendosi prescindere dalla dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio, sulla base delle considerazioni che seguono:

- i fatti di causa sono incontroversi: è stato eletto alla carica di Sindaco Cosimo Pomarico con 5155 voti su un totale di 10141 voti validi; le liste allo stesso collegate hanno conseguito 4591 voti a fronte di 4923 voti ottenuti dalle liste collegate al candidato sindaco Giuseppe Carbone; la cifra elettorale di quest’ultima coalizione è superiore al 50% dei voti di lista, pari a 9773; con la determinazione gravata in primo grado l’Ufficio elettorale centrale ha attribuito il premio di maggioranza alle liste collegate al candidato Sindaco vincente, avendo ritenuto non integrata la condizione negativa al riconoscimento del premio di maggioranza di cui all’art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/00, ritenendo che il 50% di cui sopra vada calcolato sui voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati Sindaci;

- con statuizione ritualmente gravata nei due appelli riuniti il Tar ha optato per la tesi fatta propria dai ricorrenti in primo grado e disattesa dall’Ufficio elettorale, ritenendo che per valutare la suddetta condizione ostativa debba aversi riguardo ai voti di lista;

- si controverte quindi unicamente sull’interpretazione dell’art. 73, comma 10, t.u.e.l. in parte qua;

- il Collegio ritiene di aderire all’unico precedente in termini, noto a tutte le parti, consistente nella sent. di questa Sezione n. 3022/10 che il primo giudice ha invece disatteso;

- in estrema sintesi, nella citata pronuncia si è addotto un triplice ordine di argomenti a sostegno della tesi per cui si debba avere riguardo ai voti ottenuti dal candidato sindaco vincente e non già a quelli di lista, e cioè:

a) dal punto di vista letterale, si è valorizzato l’impiego, nella norma in questione, dell’espressione “voti validi”, riferita a quelli ottenuti nei suffragi ai candidati alla carica di Sindaco, in luogo dell’espressione “cifra elettorale”, impiegata in altri contesti con riguardo ai voti di lista;

b) dal punto di vista logico-sistematico, nonché teleologico, si è evidenziato che il sistema elettorale congegnato dal t.u.e.l. è improntato ad un favor per il principio maggioritario per evidenti esigenze di governabilità dell’ente, controbilanciato dalla considerazione di tipo proporzionalista necessariamente ancorata al dato elettorale complessivo, quale risultante dai suffragi espressi a favore dei candidati sindaci e non già alle sole liste ad essi collegate;

- in questa sede è ancora il caso di aggiungere gli argomenti logico-sistematici e teleologici sono confortati dal rilievo che l’espressione del voto al solo sindaco è scelta del tutto neutra in ordine alle liste partecipanti alla competizione elettorale in appoggio al predetto candidato, nel senso che né si comunica né tanto meno esclude il suffragio ad una di queste ultime, ma di ciò non può non tenersi conto al fine di apprezzare la rappresentatività della lista;

- inoltre, l’attuale formulazione dell’art. 73, comma 10, è il frutto delle modifiche introdotte con legge n. 120/99, intervenuta precipuamente allo scopo di rimuovere alcune incongruenze strutturali del modello prefigurato con il sistema introdotto con legge n. 81/93, nel senso appunto assicurare al sindaco “forte” di disporre della maggioranza in Consiglio purchè le liste in suo appoggio abbiano almeno ottenuto il 40% dei voti validi (mentre prima della citata novella occorreva il 50%);

- la sentenza appellata muove invece da premesse errate e giunge a conclusioni altrettanto errate, perché non tiene conto dei voti disgiunti e dei voti espressi al solo candidato sindaco e non già alle liste collegate;

- non hanno pregio le considerazioni svolte dagli odierni appellati secondo cui aderendo all’interpretazione cui il Collegio aderisce verrebbe conculcata la volontà popolare, la quale invece è massimamente rispettata tenendo conto dei voti complessivamente espressi a favore dei candidati sindaci, in disparte ogni considerazione per cui tale esigenza va bilanciata con quella di assicurare la governabilità dell’ente e la soluzione adottata dalla disposizione normativa in esame esprime un ragionevole equilibrio tra queste due opposte istanze;

- conseguentemente gli appelli devono essere accolti ed in riforma della sentenza gravata deve essere respinto il ricorso di primo grado;

- sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio, in quanto incentrato su una questione solo di recente pervenuta all’attenzione della giurisprudenza con un’unica pronuncia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:
accoglie gli appelli e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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