martedì 23 febbraio 2010

Accertamento ICI/TARSU Oria: il punto

di Cesare Gennari - Ragioniere Commercialista - www.studiogennari.blogspot.com

La recente notifica degli avvisi di accertamento ad opera dell'Ufficio Tributi del Comune di Oria (per il tramite della società Soget SpA) è stata oggetto, nelle scorse settimane, di numerosi interventi in altrettanti blog di informazione locale.

Non sono mancati interventi di carattere politico (prevalentemente) ivi comprendendo la Delibera di Giunta Municipale con la quale il Comune di Oria ha comunicato la decisione di rescindere il contratto sottoscritto con la suddetta società e di costituirsi parte civile per chiedere alla concessionaria il risarcimento danni.

Allo stato attuale, a molti contribuenti che non erano tenuti al versamento di nessuna delle omissioni contestate e che hanno usufruito dello strumento dell'autotutela o che magari non hanno ancora provveduto a regolarizzare quanto preteso dall'Ufficio, nulla è stato comunicato in merito al da farsi.

Ad ogni modo, qualora le somme contestate nell'avviso siano effettivamente dovute, il consiglio che mi sento di dare (poichè lo stesso assessore alle attività produttive, il collega Dott. Angelo Mazza ha provveduto a inviare a tutti i professionisti un comunicato ad hoc) è di aderire al condono per la regolarizzazione della propria posizione debitoria nel merito dei tributi locali, con possibilità di definizione agevolata e conseguente abbattimento delle sanzioni.

A coloro che invece, non essendovi tenuti perchè in regola, hanno presentato istanza di annullamento in autotutela consiglio di tenersi pronti a depositare entro il 60° giorno dalla notifica ricorso in commissione tributaria provinciale (Giustizia di Primo Grado), nell'ipotesi in cui, pur avendo ricevuto dai funzionari dell'Ufficio Tributi la rassicurazione dell'avvenuto annullamento dell'atto, non vi venga notificato a mezzo posta il relaivo provvedimento.

La prassi da seguire è questa:

- Deposito entro il 60° giorno (notifica 07/01/2010 - termine deposito ricorso: 06/03/2010) presso il Protocollo comunale del ricorso originale in bollo da € 14,62 ogni 4 pagine o frazione (attenzione al numero di righe occupate che, indipendentemente dalle 4 pagine o frazione, ogni volta che superano il numero di 100 fanno scattare una nuova marca da bollo) con tutti gli allegati, documenti e memorie difensive.

- Fare una fotocopia del ricorso sulla quale dovete far apporre il timbro del protocollo comunale (copia che deve restare al contribuente);

- Entro 30 giorni dal deposito al Comune dovete depositare la fotocopia del ricorso e gli allegati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi (c/o Agenzia delle Entrate di Brindisi - Via Nazario Sauro n° 7 - Piano III). Il fascicolo deve essere composto da:

* Fotocopia del ricorso;
* Nota di deposito al RGR (Registro Generale Ricorsi);
* Allegati

Il tutto dovrà essere contenuto in apposita cartellina dove dovrete indicare le parti (ricorrente e resistente) gli arti di costituzione in giudizio ai sensi del D.lgs. 546/92 (sulla prima pagina)

Sulla terza pagina, invece, elencherete gli allegati al ricorso; il funzionario di segreteria della Commissione Tributaria provvederà a rilasciare la ricevuta di deposito con attribuzione del numero di iscrizione al RGR.

Entro i successivi 30 giorni poi, se vorrete, potrete presentare istanza (in bollo) per la discussione del ricorso in pubblica udienza (in alternativa si può richiedere contestualmente al ricorso).

Ricordate che:

- per reati tributari pari e non superiori a € 2.582,28 il ricorrente può stare in giudizio auto assistendosi;
- per reati tributari di importo maggiore è necessaria la nomina di un difensore (avvocato, ragioniere o dottore commercialista iscritti in apposito Albo).
- per reati di qualsiasi importo, se il contribuente è un professionista di cui al secondo punto (avvocato, ragioniere o dottore commercialista iscritto) può sempre auto assistersi.

Se non siete abbastanza eruditi sul modus operandi, rivolgetevi al Vs. professionista di fiducia (abilitato ed iscritto in apposito Albo) !!!

E' chiaro che l'opportunità di ricorrere in Commissione è dettata anche dall'entità dell'importo oggetto del contendere (se si tratta di pochi euro, vi sconsiglio di optare per questo strumento che vi costerebbe senz'altro di più).

I vizi di forma e di sostanza degli accertamenti notificati

* in linea generale, alcuni di essi (in base al riferimento normativo di cui al comma 161 dell'art. 1 del D. lgs. 296/2006) sono stati notificati in ritardo, in quanto, (vi cito il mio caso) il provvedimento reca data 29/12/2009 ma dal controllo effettuato sul sito di Poste Italiane lo stesso risulta preso in carico dal Centro Postale di Bari il 02/01/2010. La norma a cui fa riferimento l'accertamento (Finanziaria 2007) dice che gli Enti locali per i tributi di loro competenza notificano gli accertamenti al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione (termine postale: 31/12/2009);
* riguardo agli accertamenti TARSU (Tassa Rifiuti) il provvedimento parla di confronto tra superfici dichiarate e superfici catastali. Premesso che il d.lgs. 507/93 capo III definisce superfici imponibili quelle al netto dei muri perimetrali, se vi è corrispondenza tra quelle dichiarate dal contribuente e quelle nette risultanti dal catasto, non vi è alcuna violazione. Idem dicasi se le superfici dichiarate non sono inferiori all'80% di quelle risultanti dalle planimetrie catastali. Ad ogni buon conto, il raffronto tra superfici dichiarate e superfici catastali non è effettuabile per l'anno 2004, in quanto si tratta di disposto di cui all'art. 1 comma 340 del D.lgs. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
* La decorrenza degli interessi non può essere retroattiva. Secondo il comma 165 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 essi decorrono, in merito ai tributi locali, a partire dal primo semestre successivo alla data di violazione e non retroattivamente, lo stesso principio è anche contenuto in tema di accertamenti nel D.lgs. 507/93 (che ha istitutito la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani);
* Sempre in tema di TARSU, infine, non si può modificare arbitrariamente la destinazione d'uso di un locale su cui è attiva l'utenza di smaltimento quando a provarne l'utilizzo dichiarato sono i certificati di destinazione d'uso o le concessioni edilizie in sanatoria, le visure che contengono le categorie catastali e le zone censuarie di ricadenza).

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