giovedì 23 ottobre 2008

Tagli degli alberi a Laurito ? Molti parlano e scrivono a vanvera senza tenere conto della Legge Galasso !

di Leonzio Patisso - Presidente Adoc Oria e Dirigente Provinciale UIL-FPL

L’art. 1 comma quarto legge n. 431/85 (legge Galasso) prevede che nei territori coperti da foreste e da boschi sono consentiti “il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia”.

Il vincolo della legge 431/85 non é più soltanto, come nel 1939, soltanto paesaggistico - visivo ma include anche la componente strettamente ambientale - ecologica e pertanto non viola il “vincolo Galasso” soltanto l’opera che stravolge il territorio come bellezza panoramica ma anche quell’opera che, in ipotesi, pur non presentandosi del tutto antiestetica sia comunque fonte di un danno ambientale a breve o medio termine; e violano il vincolo non soltanto opere edilizie in senso stretto ma anche attività ed interventi di altra natura:

Alla luce di questo mi chiedo come sia stato possibile in quel territorio quella trasformazione così radicale della destinazione degli immobili, con interventi di abusivismo edilizio di tale e tanta portata (vedi la impressionante analitica descrizione riportata su Ebay) senza che le autorità competenti abbiano mosso un dito per impedirlo e, anzi, abbiano anche in più occasioni inaugurato in pompa magna quello scempio ambientale – ecologico svegliandosi solo dopo l’ultimo “taglio degli alberi” che da qualche parte si cerca di minimizzare richiamandosi alla natura produttiva dell’intervento o alla mancanza di delimitazione territoriale dell’area protetta.

Si parla a vanvera quindi senza sapere che anche un tipo d’intervento non strettamente edilizio ma che comunque incida sulla morfologia ed assetto paesaggistico - estetico del territorio - ambiente integra violazione alla legge 431/85, che si applica senza alcuna limitazione territoriale, se non autorizzato dal nulla - osta regionale.

Quindi un’opera d’intervento che comporti comunque una modifica dell’aspetto paesaggistico e/o urbanistico territoriale di un’area coperta da foreste o da boschi é soggetta al regime vincolistico in questione e, per essere realizzata deve ottenere, in via preventiva, il nulla - osta regionale.

E’ vero che fa eccezione a questo principio - cardine della legge 431/85 il quinto comma che prevede in particolare il taglio colturale come esente dal regime vincolistico, ma quest’ultimo deve essere sempre un intervento “previsto ed autorizzato in base alle norme vigenti in materia”.

Esistono normative specifiche in materia forestale (come le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”) che disciplinano, tra l’altro, la materia del taglio dei boschi e dettano regole di controllo preventivo: solo se dette regole vengono rispettate il territorio boscato non potrà subire alterazioni di tipo stridente con la tutela delle legge “Galasso” perché rimane una attività operata sotto il controllo del Corpo Forestale dello Stato che é un organo tecnico in grado di inibire a priori danni irreversibili.

La legge 431/85 prevede, in apparente contrasto con le suddette prescrizioni, che i territori coperti da foreste e da boschi sono tutelati non nel loro aspetto produttivo bensì nel loro aspetto paesaggistico - ambientale ed ecologico in senso lato. In altri termini si vuole tutelare il bosco non in quanto fonte di produzione di legno e legname ma, al contrario, in quanto bellezza paesaggistica e panoramica da un lato e bene biologico - ambientale dall’altro. Per la legge 431/85 il bosco non é legname ma natura, ecosistemi integrati complessi, componente primaria del paesaggio.

Per le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” un albero troppo vecchio é inutile sotto il profilo della produzione dell’azienda - bosco e dunque é possibile abbatterlo mentre per la legge 431/85 lo stesso albero é un bene prezioso sia sotto il profilo paesaggistico ma soprattutto sotto il profilo biologico - ambientale (perché, ad esempio, é proprio nel vecchio tronco centenario che trovano albergo ecosistemi di molteplice natura tra i quali, ad esempio, nidi e tane di volatili e mammiferi di varie specie) cosicché l’abbattimento del vecchio tronco, possibile per le Prescrizioni di massima, diventa palesemente antitetico per la legge 431/85.

Ed il taglio del bosco a fini colturali é la prova pratica di questa contraddizione normativa che deve comunque essere conciliata con le due finalità sempre che il taglio colturale sia realmente ed effettivamente tale, in modo tale che parte del verde scompare ma non del tutto; l’aspetto biologico - ambientale é salvo perché il bosco tecnicamente é destinato a rigenerarsi e dunque non si crea un danno relativo; l’aspetto paesaggistico - visivo seppur sofferente a primo impatto tende ad essere mitigato nella prospettiva della rigenerazione del manto verde che non é poi del tutto sradicato come componente territoriale.

Ma nel caso di Laurito è evidente che il taglio eccessivo e la mancata comunicazione preventiva al Corpo Forestale , ha stravolto sia il paesaggio (come aspetto visivo) che l’ambiente (come catena biologica degli ecosistemi interconnessi nei suoi delicati equilibri) e quindi la “legge Galasso” è stata palesemente violata insieme alle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”

La Corte di Cassazione si è già pronunciata in materia con un’importante sentenza:

"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono assoggettati a vincolo paesaggistico a norma dell'art. 1 della legge 8/8/85 n. 431 e su di essi é consentito soltanto il taglio colturale, la forestazione ed altre opere conservative, sempreché autorizzati preventivamente. In base all'articolo predetto, comma 1 lettera G e 8, l'esercizio dell'attività agro - silvo - pastorale sui terreni sopraindicati deve essere specificamente autorizzato, con nulla osta regionale, ex art. 7 della legge 1497 del 1939, allorché comporti una alterazione permanente dello stato dei luoghi o dell'aspetto idrogeologico del territorio, a prescindere dall'esistenza o meno di costruzioni edilizie o di altre opere, come avviene allorché venga effettuato il taglio a raso delle piante, che non rientra nell'ordinario taglio colturale in quanto interessa tutte le piante e non una parte di esse ed é idoneo per le sue caratteristiche ad esporre a pericolo il sistema ambientale interessato nelle sue molteplici componenti estetiche e naturalistiche” (Cass. Pen. sez. III - 3O/11/88 - Rel. Postiglione - Imp. Poletto)

Il concetto sancito dalla Suprema Corte é chiaro: il taglio a raso é soggetto a vincolo proprio perché stravolge completamente il territorio sia nell’aspetto paesaggistico - visivo che in quello biologico ambientale è stato applicato anche alla zona in questione (facente parte dell’intervento di forestazione produttiva ex Ina Assitalia della Lamfor poi smembrato in più proprietari) con la pena di sei mesi di arresto e ventimilioni di multa riportata nella sentenza 154/2001 del Tribunale Penale di Francavilla Fontana giudice unico Dr. Giovanni Surdo (poi confermata in Appello)

Appare anche riduttiva la presa di posizione del Consiglio Comunale di Oria che si è limitato al solo problema del taglio degli alberi senza accorgersi che il vincolo paesaggistico – ambientale cui è soggetta quella zona sulla scorta della legge 431/85) richiedeva il nulla osta regionale, soprattutto in presenza di opere abusive di tale entità, per realizzare opere di qualunque natura che comportino un mutamento definitivo e rilevante dell’assetto urbanistico - territoriale per verificare che tali opere non abbiano comportato stravolgimento e deturpamento del paesaggio e dell’assetto ambientale.

In assenza di tale autorizzazione, il Comune, a mio modesto parere, non poteva rilasciare, a pena di nullità, la concessione urbanistico – edilizia sia pure in sanatoria e una concessione comunale, rilasciata senza o contro l’autorizzazione della Regione é viziata da nullità sotto il profilo amministrativo perché l’atto regionale non é un semplice parere ma un’autorizzazione formale e vincolante.

Di questo mi preoccuperei in maniera particolare secondo il mio modesto parere, che può anche rivelarsi sbagliato, ma vuole essere una chiara presa di posizione, anche di fronte al proliferare degli anonimi vigliacchi, su un fenomeno così vasto di fronte al quale non si può essere ambientalisti a metà e solo sino ad un certo punto e secondo la convenienza del momento esaurita la sbornia delle inaugurazioni e delle santificazioni di interventi così invasivi e rilevanti per il nostro territorio.

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