mercoledì 5 novembre 2008

Vendita immobili comunali. Richiesta sospensione bando di gara.

ricevo dall'avv. Pasquale Fistetti

Al Comune di Oria, rappresentante legale pro tempore
Sindaco Ferretti Cosimo

Oggetto: immobile di Via Isonzo 11, azione per indebito arricchimento.

Per mandato ricevuto da Mazza Antonio e Gasbarro Margara si fa presente quanto segue:

1) i predetti occupano pacificamente e senza contestazione alcuna, in stato di necessità, lo stabile di proprietà del Comune di Oria sito in Via Isonzo n. 11 distinto in catasto Fg 82 p.lla 2264, sub 3 cat A/3 piano terra (ex Ufficio di Collocamento).
2) Per poter rendere abitabile detto immobile che era un vero e proprio tugurio come risulta dalla documentazione fotografica allegata, è stato necessario eseguire lavori di ristrutturazione, come da allegata relazione perizia/tecnica dell'Arc. Mazza Giuseppe, per un ammontare complessivo al netto di Iva di euro 35.425,00.
3) L'abitazione risulta quindi notevolmente migliorata, come si evince dalla allegata documentazione fotografica, tanto che il Comune di Oria, riconoscendo al utilità implicita dei miglioramenti apportati, ha potuto porre in vendita la stessa mediante asta pubblica al prezzo indicato di euro 55240,oo, realizzando così un arricchimento senza causa Cassazione Civile, III Sezione, 18 febbraio 1999, n. 1372 - Volpe Presidente- Cristarella Orestano Relatore - Maccarone P.M. (conf.) - Comune di Ercolano (avv.S.Soria, A.Scognamiglio ) - R.Sapri (avv. R.Scognamiglio, L.Rippa). Arricchimento senza causa - Pubblica amministrazione - Riconoscimento dell'utilità implicito dell'opera - ammissibilità (C.c.art. 2041). Il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione eseguita dal terzo, che costituisce requisito per l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione può anche risultare in modo implicito da atti o comportamenti della p.a. dai quali si possa desumere inequivocamente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione o dell'opera. Gli organi dell'Ente Pubblico che possono esprimere gradimento per l'opera o la prestazione ricevuta sono sia quelli deliberativi sia quelli rappresentativi (Cass., 24 gennaio 1994, n.715, in Resp.civ. e prev., 1994, 662).

Si chiede pertanto che, previa sospensione del bando di gara, in cui non viene dato atto che l'abitazione in vendita risulta abitata e migliorata a spese dei miei assistiti, l'Ente in indirizzo proceda alla quantificazione e relativa monetizzazione dei miglioramenti effettuati.
Salvis Iuribus.

Francavilla F.na, lì 3.11.2008 Avv. Pasquale Fistetti

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