sabato 10 maggio 2008

Comune di Oria - Comunicato

Ricevo e pubblico dal Comune di Oria

Città di Oria

( Provincia di Brindisi )

Con riferimento al comunicato di Patisso Francesco pubblicato sul vostro Blog relativo al ricorso al TAR Lecce per la selezione dei volontari del servizio civile, chiedo, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 47/1948, di pubblicare la seguente rettifica e smentita.

All’accusa rivoltami da Patisso di affermare il falso ed alla sua affermazione che “nessuna ragione ha dato il Tar al Comune di Oria” che in realtà, a suo dire, sarebbe stato sconfessato per ben due volte, rispondo con i fatti: un primo ricorso di Patisso finalizzato ad ottenere l’accesso ad alcuni atti amministrativi relativi alla selezione del servizio civile è stato rigettato dal TAR di Lecce con la Sentenza n. 647/08 (che si allega alla presente), un secondo ricorso presentato sempre da Patisso per ottenere l’annullamento della graduatoria del servizio civile è stato rigettato con l’Ordinanza n. 313/2008. Ogni ulteriore commento credo che sia superfluo!

Rilevo, inoltre, come particolarmente diffamanti siano le affermazioni di Patisso, laddove sostiene che avrei mostrato “livore” nei suoi confronti e addirittura vi sia stato il tentativo di “perseguitarlo per motivi politici” a causa dell’attività politica e sindacale dei propri genitori.

A parte la considerazione che la stessa ordinanza del TAR Lecce dimostra il contrario, in quanto l’Amministrazione Comunale di Oria è stata fin troppo benevola nell’averlo ammesso ad una selezione a cui per legge non poteva neanche partecipare, vorrei ricordare che proprio la mia Amministrazione ha riammesso al lavoro il padre Patisso Leonzio, che era sospeso dal servizio da diversi anni.

Altro che persecuzione! Se errori sono stati fatti da questa Amministrazione sono stati sicuramente errori di eccessivo “buonismo”.

Quanto, poi all’affermazione che la medesima volontà di persecuzione avrebbe portato alcuni anni addietro il Comune di Oria, contro la volontà del Patisso e del proprio genitore, ad esser relegato presso il servizio decentrato di assistenza anziani pur di non consentirgli di svolgere il servizio civile presso gli uffici del Comune come tutti gli altri obiettori di coscienza, mi permetto di rilevare che all’epoca non ero io il Sindaco della Città. Comunque, ricordo che spesso mi capitava di incontrarlo presso gli uffici comunali e che presso il servizio di assistenza anziani Francesco Patisso non poteva certamente essere da solo, giacché vi erano altri obiettori di coscienza assegnati al medesimo servizio. Ad ogni modo, pare strano che Patisso affermi che avrebbe preferito svolgere un attività diversa dall’assistenza agli anziani e presso altri uffici comunali, quando poi su quattro progetti di servizio civile del Comune di Oria (che riguardano settori attinenti alla biblioteca comunale, alla promozione turistica e alla protezione civile) ha fatto domanda per partecipare proprio a quello attinente all’assistenza agli anziani!

Inoltre, riguardo al riferimento ad un non precisato ruolo avuto nella vicenda da qualche Consigliere Comunale, sarebbe opportuno che Patisso avesse il coraggio di essere più preciso, circostanziando fatti e persone.

Infine, non posso non rilevare, come anche in questo caso abbia continuato a minacciare denunce penali che, invero, ha cominciato a preannunziare ancor prima che si procedesse alla selezione dei volontari del servizio civile e che se ne conoscesse l’esito, quasi a voler intimorire qualcuno!

Per concludere, voglio solo esprimere il mio rammarico nel vedermi costretto a rispondere a Francesco Patisso, poiché credo invece che il giovane sia strumentalizzato da chi cerca solo di fare attività di opposizione politica alla mia maggioranza e usa senza timore l’azione giudiziaria come strumento di lotta politica.

Distinti saluti.

Oria, 10/05/2008


Il Sindaco
Cosimo Ferretti
___________________________________



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Dec.: 647/08
Registro Generale: 1830/2007

nelle persone dei Signori:
ENRICO D’ARPE Presidente
PATRIZIA MORO Primo Ref. , relatore
GIUSEPPE ESPOSITO Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2008

Visto il ricorso 1830/2007 proposto da:
PATISSO FRANCESCO
rappresentato e difeso da:
DE NUZZO PIETRANTONIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 20
presso
FIOCCO ANDREA

contro

COMUNE DI ORIA rappresentato e difeso da:PESCE RAFFAELE con domicilio eletto in LECCE VIA TRINCHESE presso MARSANO GIORGIO

per l'annullamento
- del provvedimento a firma del Direttore Generale del 22.11.2007 prot. 18290 con il quale viene negato l’accesso agli atti richiesti in data 26 ottobre 2007 relativi alle schede di valutazione dei colloqui dei primi 10 candidati utilmente graduati nella graduatoria “sostegno agli anziani di Oria”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI ORIA

Udito, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2008, il relatore Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti De Nuzzo e P.de Stradis, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. Pesce.

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Considerato che con il ricorso all’esame, il ricorrente, nella sua qualità di candidato alla selezione per n.4 unità da impegnare nel progetto del servizio civile di volontario per ”sostegno agli anziani di Oria” ha richiesto copia delle schede di valutazione dei primi 10 candidati idonei, cui il Segretario Generale ha fornito risposta negativa “trattandosi di documenti inerenti valutazioni di carattere psico-attitudinale”;
considerato che il ricorso non risulta notificato ai soggetti menzionati nelle schede di valutazione suindicate che, nel presente giudizio, assumono la posizione di controinteressati, attenendo detti documenti , fra gli altri, ad elementi riguardanti ” particolari doti e abilità umane, interesse per il progetto, motivazioni generali,” possedute dai medesimi;
ritenuto che nel giudizio speciale di cui all'art. 25, L. n. 241 del 1990 dinanzi al g.a., assuma indubbia rilevanza la posizione del controinteressato, rilevanza già conclamata nella prevalente e costante giurisprudenza amministrativa e da ultimo riconosciuta formalmente nel testo legislativo nella nuova formulazione dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, come introdotta dalla l. n. 15 del 2005, il quale alla lett.c) del comma 1 di tale articolo menziona come controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
Ritenuto, altresì ,che il giudizio di cui all'art. 25 citato abbia natura impugnatoria, con conseguente obbligo di notifica del ricorso a pena di inammissibilità ad almeno uno dei controinteressati, individuabili in coloro che dalla conoscenza dei documenti richiesti possano subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza, quale è quella contenente gli elementi di valutazioni citati, incidenti, non solo sulla sfera professionale ma anche su quella individuale e privata.
Ritenuto che le considerazioni che precedono conducano alla inammissibilità del ricorso di cui in epigrafe.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi, considerati gli aspetti particolari della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

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