Comunicato stampa del Sindaco, 8.5.2008
Il TAR di LECCE per ben due volte dà ragione al Comune di Oria e stabilisce che è legittima la selezione dei volontari per il Servizio Civile Nazionale.
Dopo le innumerevoli dichiarazioni apparse sulla stampa, con le quali si accusava il Comune di Oria di “gravi illegittimità” e si minacciavano con spavalderia denuncie penali e risarcimenti danni, finalmente il Giudice Amministrativo ha fatto chiarezza ed ha smascherato chi cercava a tutti i costi di gettare “fango” sull’operato dell’Amministrazione.
Infatti, il TAR Lecce, con ordinanza n. 313/2008, ha respinto la domanda incidentale di sospensione avverso la determinazione n. 1328 del 27/12/2007 con la quale veniva approvata la graduatoria per il servizio civile nazionale relativo al progetto “Sostegno agli Anziani di Oria”, nell’ambito del ricorso proposto da Patisso Francesco contro il Comune di Oria.
In paricolare, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto il sig. Patisso aveva già prestato servizio civile e, quindi, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 77/2002, non avrebbe potuto presentare ulteriore domanda. A giudizio del TAR, infatti, la lettura della norma non si presta ad equivoci, poiché la ratio è quella di consentire la specifica esperienza formativa del servizio civile ad un numero più ampio possibile di giovani.
Tale pronunciamento del TAR, dimostra non solo che non vi è stato alcun atteggiamento preclusivo o discriminatorio nei confronti del sig. Patisso, ma che, viceversa, il Comune di Oria si è dimostrato fin troppo benevolo nell’ammetterlo ad una selezione a cui per legge non avrebbe potuto partecipare!
D’altra parte, tutta la questione sollevata dal sig. Patisso appare paradossale e grottesca, poiché egli pretendeva di superare gli altri candidati non perché in possesso di particolari meriti o titoli di studio, ma solo e semplicemente per aver già svolto il servizio civile presso l’Ufficio Anziani del Comune di Oria, coordinato, all’epoca, dal padre Patisso Leonzio.
Ebbene, se l’obbiettivo era quello di svilire l’importante risultato raggiunto dall’Amministrazione Comunale con l’avvio di quattro progetti di servizio civile che vedono impegnati ben ventidue giovani, sicuramente l’impresa non è riuscita. L’unico effetto conseguito, invece, è stato quello di aver causato dispendio di danaro pubblico e di risorse umane (come sempre a discapito di tutti i contribuenti!), atteso anche che il TAR Lecce aveva già rigettato un precedente ricorso proposto dallo stesso Patisso per l’accesso ad alcuni atti relativi alla medesima procedura selettiva.
Il Comune di Oria è stato difeso dall’Avv. Filippo Panizzolo e dall’Avv. Carlo Caniglia, che ha difeso il candidato Cozzetto Antonio in qualità di controinteressato, mentre Patisso Francesco è stato difeso dall’Avv. Pasquale Fistetti.
Il Sindaco
Cosimo Ferretti
Il TAR di LECCE per ben due volte dà ragione al Comune di Oria e stabilisce che è legittima la selezione dei volontari per il Servizio Civile Nazionale.
Dopo le innumerevoli dichiarazioni apparse sulla stampa, con le quali si accusava il Comune di Oria di “gravi illegittimità” e si minacciavano con spavalderia denuncie penali e risarcimenti danni, finalmente il Giudice Amministrativo ha fatto chiarezza ed ha smascherato chi cercava a tutti i costi di gettare “fango” sull’operato dell’Amministrazione.
Infatti, il TAR Lecce, con ordinanza n. 313/2008, ha respinto la domanda incidentale di sospensione avverso la determinazione n. 1328 del 27/12/2007 con la quale veniva approvata la graduatoria per il servizio civile nazionale relativo al progetto “Sostegno agli Anziani di Oria”, nell’ambito del ricorso proposto da Patisso Francesco contro il Comune di Oria.
In paricolare, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto il sig. Patisso aveva già prestato servizio civile e, quindi, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 77/2002, non avrebbe potuto presentare ulteriore domanda. A giudizio del TAR, infatti, la lettura della norma non si presta ad equivoci, poiché la ratio è quella di consentire la specifica esperienza formativa del servizio civile ad un numero più ampio possibile di giovani.
Tale pronunciamento del TAR, dimostra non solo che non vi è stato alcun atteggiamento preclusivo o discriminatorio nei confronti del sig. Patisso, ma che, viceversa, il Comune di Oria si è dimostrato fin troppo benevolo nell’ammetterlo ad una selezione a cui per legge non avrebbe potuto partecipare!
D’altra parte, tutta la questione sollevata dal sig. Patisso appare paradossale e grottesca, poiché egli pretendeva di superare gli altri candidati non perché in possesso di particolari meriti o titoli di studio, ma solo e semplicemente per aver già svolto il servizio civile presso l’Ufficio Anziani del Comune di Oria, coordinato, all’epoca, dal padre Patisso Leonzio.
Ebbene, se l’obbiettivo era quello di svilire l’importante risultato raggiunto dall’Amministrazione Comunale con l’avvio di quattro progetti di servizio civile che vedono impegnati ben ventidue giovani, sicuramente l’impresa non è riuscita. L’unico effetto conseguito, invece, è stato quello di aver causato dispendio di danaro pubblico e di risorse umane (come sempre a discapito di tutti i contribuenti!), atteso anche che il TAR Lecce aveva già rigettato un precedente ricorso proposto dallo stesso Patisso per l’accesso ad alcuni atti relativi alla medesima procedura selettiva.
Il Comune di Oria è stato difeso dall’Avv. Filippo Panizzolo e dall’Avv. Carlo Caniglia, che ha difeso il candidato Cozzetto Antonio in qualità di controinteressato, mentre Patisso Francesco è stato difeso dall’Avv. Pasquale Fistetti.
Il Sindaco
Cosimo Ferretti












5 commenti:
Se il Sindaco avesse letto gli atti....
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI LECCE
Ricorso
per Patisso Francesco candidato alla selezione per n. 4 unita’ da impegnare nel progetto di servizio civile volontario “sostegno agli anziani di Oria” presentato dal Comune di Oria (codice NZO3667) ai sensi della legge 64/2001 di cui all’avviso pub-blico del Comune di Oria, datato 12 giugno 2007 ma pubblicato in data 22.06.2007 rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Fistetti del Foro di Brindisi
CONTRO
Il COMUNE DI ORIA in persona del Sindaco pro-tempore,
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
della determinazione n. 1328 del 27.12.2007 con la quale e’ stata approvata la gra-duatoria per il servizio civile nazione relativo al progetto “sostegno agli anziani di oria” e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti ancorche’ non conosciuti ed in particolare della Deliberazione G.M. n. 34 del 15.02.2006 con la quale si approva convenzione con ditta privata ABS Consulting nella parte in cui si affidano alla stessa l’espletamento delle procedure di selezione dei volontari e determinazione n. 898 del 05.09.2007 con la quale si “prende atto” della Commissione per la selezione dei vo-lontari del servizio civile nazionale nelle persone indicate dalla stessa Ditta privata.
FATTO
Il ricorrente nella sua qualità di candidato alla selezione per n. 4 unita’ da impegna-re nel progetto di servizio civile volontario “sostegno agli anziani di Oria” presentato dal Comune di Oria (codice NZO3667), a seguito di rettifica si istanza della graduato-ria, si è utilmente graduato al 5^ posto (inizialmente al 10^ posto)
Ciò è avvenuto in violazione di legge e di regolamento nonché in violazione degli stessi criteri e punteggi per la selezione stabiliti dalla determinazione dirigenziale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 30 maggio 2002 Prot. 10327/III/2.4 che risultano grossolanamente disattesi dalla ditta privata incaricata sia in ordine alla valutazione dei titoli che in ordine alla valutazione del colloquio orale.
Peraltro la nomina della commissione giudicatrice è avvenuta in aperta violazione del regolamento dei concorsi
DIRITTO
VIOLAZIONE ART. 47 REGOLAMENTO DEI CONCORSI
Assolutamente illegittimo ed in violazione dell’apposito Regolamento degli uffici e dei Servizi e che disciplina anche i Concorsi, l’affidamento della selezione dei candidati esclusivamente a Ditta privata in quanto, come precisato dallo stesso Servizio civile nazionale, appositamente interpellato:
<< Per gli altri Enti non di 1^ classe non sono previste regole specifiche, vale a dire la Commissione può essere composta liberamente a meno che non esistano, come per esempio nel caso di molti comuni, dei regolamenti comunali che disciplinano la composizione delle commissioni concorsi. Se esiste un regolamento comunale il Comune (sempre se nel suo caso si tratta di un Comune) deve attenersi a tale rego-lamento mentre se non esiste nessun regolamento in materia, la commissione può essere composta liberamente. In ogni caso devono essere previste modalità di sele-zione che rispondano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità >>
Difatti il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Oria che disciplina anche i concorsi – approvato con delibera G.M. n. 113 del 31.05.2005 prescrive all’art. 47 che le Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici ed interni e dei corsi-concorsi sono composte dal Responsabile del Settore cui afferiscono i posti messi a concorso o da un altro funzionario dallo stesso delegato, il quale assume le funzioni di presidente, e da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame, uno dei quali deve essere esterno all’Amministrazione e non prevede affat-to la possibilità di derogare a tali principi generali in tema di buon andamento, di equi-tà e di imparzialità della pubblica amministrazione
Assolutamente anomala e contraria a qualsiasi principio di buon andamento, di equità e di imparzialità della pubblica amministrazione è stata poi la procedura segui-ta nella selezione di candidati da parte della ditta privata incaricata a trattativa privata, difatti la stessa ditta cui sono state trasmesse le domande di candidati in data 26.07.2007 ha operato all’esterno dell’Ente e in data 23.08.2007 ha trasmesso all’Ente la valutazione dei titoli dei candidati senza alcuna pubblicità e senza portare a conoscenza di ciò gli stessi candidati. Analogamente con il colloquio valutativo orale, effettuato il 6 settembre 2007 e risultati trasmessi all’Ente dalla Ditta in data 04.10.2007, un mese dopo, con allegate le graduatorie che non avevano e non han-no una data certa e schede di valutazione del colloquio orale, intercambiabili poichè senza data certa e senza firma e sottoscrizione dei singoli candidati: infine dette gra-duatorie sono state pubblicate all’albo pretorio dell’Ente solo in data 25 ottobre 2007 con la firma del Segretario Generale responsabile f.f. dei Servizi Sociali che nessun ruolo risulta avere avuto nella selezione e attribuzione dei punteggi ai candidati.
Inoltre in violazione dell’art. 50 del citato regolamento la commissione formata da soli rappresentanti della ditta esterna non ha espletato i suoi lavori alla presenza di tutti i suoi componenti in quanto il colloquio era effettuato da un singolo componente che ha sottoscritto la valutazione, ed i violazione dell’art. 58, comma 6 prima di pro-cedere all’espletamento della prova orale, la Commissione non ha definito in apposito verbale i criteri di valutazione e le modalità di espletamento del colloquio, basti pen-sare che a chi, come il ricorrente aveva già svolto servizio per dieci mesi come obiet-tore di coscienza nello stesso Ente e nello stesso servizio (Assistenza Anziani) era stata data una valutazione inferiore a chi viceversa, aveva svolto il servizio militare ed è stato illogicamente ritenuto avere più esperienza, motivazioni, idoneità ed interesse del sottoscritto per svolgere il servizio civile volontario.
VIOLAZIONE determinazione dirigenziale dell’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile del 30 maggio 2002 Prot. 10327/III/2
La ditta privata scelta e trattativa privata non solo ha operato, quindi, in spregio a qualsiasi regolamento ma anche in sede di valutazione dei titoli dei candidati ha ope-rato in violazione dei criteri ed i punteggi posti alla base della selezione effettuata come stabiliti dalla determinazione dirigenziale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 30 maggio 2002 Prot. 10327/III/2.4 e ciò a dimostrazione della assolutà inutilità di affidare ad una ditta privata esterna compiti precipui dei funzionari comunali con grave danno erariale per l’Ente Comune di Oria.
Difatti la determinazione dirigenziale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 30 maggio 2002 Prot. 10327/III/2.4, trattando della SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE prevede che << il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. In termini matematici: (Σ n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + … n10/N); dove n) rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione consi-derati, nel nostro caso N =10. Il valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale é uguale o supe-riore a 36/60 >>
Viceversa con tutta evidenza dalla scheda di valutazione compilata dalla Ditta “spe-cializzata” ABS Consultino (retribuita con ben 13860 euro) e per essa da una sola delle selezionatrice incaricate (certa Marta Pierro) non contiene affatto la << media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia >> ma la somma di ciascun fattore…. in violazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’UNSC Nazionale.
Detta circostanza potrebbe essere anche considerata formale e comunque inin-fluente, dal momento che il punteggio finale, pur essendo la somma di ciascun fatto-re evidentemente mediato (cioè diviso per 10 ab origine), produce comunque la me-dia degli stessi in sessantesimi… stà di fatto però che anche nella compilazione della predetta scheda sono stati attributi punteggi inferiori di almeno 6 punti (già mediati) rispetto a quelli spettanti al ricorrente:
In particolare nella scheda di valutazione del colloquio orale fornita in copia solo in data 26.11.2007, la pregressa esperienza presso l'ente del ricorrente è stata valuta-ta nel colloquio orale 6 punti (quindi 60/60 diviso 10) mentre invece la pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego del sottoscritto non è stata neppure valutata ed al posto degli ulteriori sei punti al ricorrente è stato addirittura attribuito zero 0 (dico zero !! ) punti: detta gravissima e dolosa circostanza ha ridotto il punteggio finale del colloquio selettivo da 48/60 a 42/60 in maniera platealmente illegittima determinandone lo slittamento al 5^ posto
Ciò perché, con tutta evidenza, la selezionatrice ha ritenuto, in maniera arbitraria e illegittima di non dover attribuire alcun punteggio alla pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego in violazione degli stessi criteri di valutazione stabiliti dall’UNSC Nazionale che prevedono, anche nel colloquio motivazionale (la prima valutazione non può escludere la seconda), la valutazione della pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego del sottoscritto che, si ripete, ha svolto il servizio come obiettore di coscienza nello stesso Comune di Oria e nello stesso settore di assistenza agli anziani, per 10 mesi dal 30 luglio 2001 al 29 maggio 2002.
Tralasciando le arbitrarie valutazioni relative alla idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto (non si comprende il punteggio di soli 5 punti) la disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio (addirittura 4 punti senza alcun criterio e/o motivazione) la motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario (sempre 4 punti senza alcun criterio e/o motivazione) l’interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e profes-sionalità previste dal progetto (addirittura 3 punti senza alcun criterio e/o motivazione) la disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio; (es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...) (2 soli punti, con punteggio chiaramente modificato e dolosamente manomesso e sem-pre senza alcun criterio e/o motivazione)
La cosa più grave è che il ricorrente non ha neppure potuto comparare dette valuta-zioni che già di per sé appaino arbitrarie ed illegittime con quelle effettuate nei con-fronti degli altri candidati poiché è stato arbitrariamente negato l’accesso agli atti per il quale vi è separato procedimento (n. 1830/2007) innanzi all’adito TAR poiché la conoscenza delle valutazioni numeriche attribuite ai singoli fattori di valutazione per ciascun candidato che precede il ricorrente in graduatoria risultano indispensabili per curare o per difendere i propri interessi giuridici dal momento che l’allegra gestione dei punteggi delegata dall’ente pubblico Comune di Oria, in violazione di legge e di regolamento, ad una ditta privata (che persegue scopi di lucro e non può di certo garantire i principi i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità previsti dal nostro ordinamento) nella selezione di cui trattasi ha di certo portato ad effettuare valutazioni difformi ed illogiche ( che si cerca di coprire da parte del Comune con l’illegittimo diniego di accesso agli atti) in ordine alla pregressa esperienza presso l'ente e alla pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego in maniera magari superiore a quella valutata per il ricorrente che ha svolto il servizio come obiettore di coscienza nello stesso Comune di Oria e nello stesso settore di assistenza agli an-ziani, per 10 mesi dal 30 luglio 2001 al 29 maggio 2002.
Difatti al ricorrente per detti fattori di valutazione sono stati attribuiti nel colloquio motivazionale solo 6 + 0 punti e magari altri candidati sono stati valutati in analoga maniera, o addirittura superiore, e non hanno mai svolto analogo servizio presso il Comune di Oria o hanno fatto addirittura il servizio militare.
Lo stesso dicasi per le cosiddette idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto, la condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto, la disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio:giudizio, la motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario, l’interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e pro-fessionalità previste dal progetto, la disponibilità del candidato nei confronti di condi-zioni richieste per l'espletamento del servizio; (es: pernottamento, missioni, trasferi-menti, flessibilità oraria...); (specificare il tipo di condizione); le particolari doti e abilità umane possedute dal candidato, tutti fattori di valutazione così generici che per esse-re valutati hanno bisogno di una comparazione con i singoli giudizi numerici espressi nei confronti degli altri candidati.
Sul punto sia consentito richiamare il consolidato orientamento dell’adito TAR in ordi-ne alla insufficienza della valutazione in forma numerica delle prove dei concorsi che non consente di risalire all'iter logico seguito dalla P.A. nella attribuzione dei relativi punteggi.
Peraltro al candidato XXXXXXX utilmente graduato al quarto posto è stato illegittimamente valutato con ben 4 punti il servizio militare effettuato, e con ben 2 punti competenze lingui-stiche non documentate, sempre in violazione dei criteri predeterminati dal servizio civile nazionale per la valutazione di titoli.
omissis
Oria, 23 Febbraio 2008
Avv. Pasquale Fistetti
Se il Sindaco avesse letto gli atti....
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI LECCE
ric. N. 425/2008 - 3^ Sezione
Tipologia udienza: CAMERA DI CONSIGLIO
Data: 09/04/2008 Magistrati:
CAVALLARI ANTONIO PRESIDENTE
LOMAZZI SILVIO Referendario
CATTANEO SILVIA Referendario
Note integrative per Patisso Francesco, ricorrente, rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Fistetti del Foro di Brindisi
CONTRO
il COMUNE DI ORIA, resistente, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Panizzolo del Foro di Bari
Con il ricorso presentato il ricorrente, utilmente graduato al 5^ posto, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 1328 del 27.12.2007 con la quale e’ stata approvata la graduatoria per il servizio civile nazionale relativo al progetto “sostegno agli anziani di oria” e di tutti gli atti connessi, conseguenti e pre-supposti ancorche’ non conosciuti ed in particolare della Deliberazione G.M. n. 34 del 15.02.2006 con la quale si approva convenzione con ditta privata ABS Consulting nella parte in cui si affidano alla stessa l’espletamento delle procedure di selezione dei volontari e determinazione n. 898 del 05.09.2007 con la quale si “prende atto” della Commissione per la selezione dei volontari del servizio civile nazionale nelle persone indicate dalla stessa Ditta privata.
Detto ricorso è stato ritualmente notificato al Comune di Oria ed a tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria ai primi quattro posti utili.
Con memoria di costituzione del 2 aprile 2008 il Comune di Oria resiste in giudizio con una serie di motivazioni assolutamente contraddittorie, pretestuose ed infondate:
con le motivazioni di cui al punto 4. della costituzione il Comune di Oria ritiene, in maniera contradditoria con le sue stesse decisioni di ammissione, che il ricorrente, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 77/2002 doveva essere escluso dalla sele-zione de qua avendo già prestato servizio presso lo stesso Comune di Oria come obiettore di coscienza nel periodo in cui la leva militare era obbligatoria.
Viceversa detta circostanza risulta esclusa dallo stesso Comune di Oria negli atti impugnati , in quanto, come ricordato nel pur sconclusionato “parere” della stessa Ditta, datato 06.12.2007 e richiamato nella determina n. 1328 del 27.12.2007 impu-gnata, a partire dal 1 gennaio 2005 sono venute meno tutte le interpretazioni restritti-ve che impedivano agli obiettori di coscienza che avevano svolto il servizio civile obbligatorio in alternativa a quello militare, di essere ammessi al Servizio Civile Na-zionale.
Peraltro è sufficiente una attenta lettura dell’art. 8 p. 3 (non 10) del D.lgs. 77/2002: “coloro che hanno prestato servizio civile nazionale non possono presentare ulte-riore domanda” per rendersi conto che tale limitazione non è applicabile a chi ha svolto il servizio obbligatorio come obiettore di coscienza, ripugnando le armi e ri-schiando in prima persona prima ancora dell’intervento del legislatore con la L. 64 del 06.03.2001 contenente delega per le successive disposizioni di cui al D.lgs. 77/2002 certamente non applicabili a situazioni giuridiche relative alla leva militare obbligatoria degli appartenenti alla classe 1980 (leva 1998) che hanno ottenuto di poter svolgere gli obiettori di coscienza solo dopo anni di “incomprensioni” e dure battaglie.
Quel “non possono presentare ulteriore domanda” è, con tutta evidenza, indicati-vo della circostanza che detta limitazione opera solo ed esclusivamente nei confronti di coloro che hanno già fatto domanda e prestato servizio, come volontario del servi-zio civile nazionale, nell’ambito dei vari progetti presentati dagli enti e non certo nei confronti di coloro che, come il ricorrente, hanno svolto il servizio civile obbligatorio nell’ambito della precedente legislazione.
con le motivazioni di cui al punto 5. della costituzione il Comune di Oria ritiene non applicabile il regolamento dei concorsi, nella composizione della commissione e nella procedura seguita, dal momento che i “criteri di selezione degli aspiranti” dovevano essere contenuti “nei progetti presentati e quindi nel progetto predisposto (a mezzo della ditta ABS consulting) dal Comune di Oria e approvato dalla Regione che il ricorrente non avrebbe neppure impugnato”.
Sta di fatto però che nessun “criterio di selezione degli aspiranti” conteneva il pro-getto presentato e, in ordine alla sua mancata impugnazione, lo stesso non risulta mai approvato dagli organi del Comune di Oria con apposta determina e/o delibera-zione e non risulta mai portato a conoscenza dei candidati e del ricorrente, nonostan-te espressa richiesta di accesso agli atti.
Sul punto si chiede espressamente che qualora necessario per la decisione richiesta l’adito TAR ordini al Comune di Oria il deposito del Progetto stesso nei termini che vorrà indicare.
Come risulta documentato, negli atti allegati al ricorso depositato, è stato lo stesso URP del Servizio Civile Nazionale a ritenere applicabile nella materia il regolamento dei concorsi per i Comuni che, come quello di Oria, non avevano indicato nei loro progetti diversi criteri .
La stessa ANCI ritiene che << nonostante la peculiarità della modalità di accesso nella P.A. (servizio civile volontario), si ritiene di poter ravvisare nei procedimenti di reclutamento delle unità interessate una consistente analogia con le procedure utiliz-zate per il reclutamento di personale con le modalità previste con le vigenti disposi-zioni di legge >> e anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri dettando agli enti le linee d'indirizzo afferma che << i principi da adottare sono quelli che regolano i pub-blici concorsi, pertanto si può agevolmente ritenere che le commissioni giudicatrici chiamate a valutare i candidati volontari esplichino le medesime attività ad esse de-mandate in qualità di collegio giudicante degli aspiranti ad un ingresso a tempo inde-terminato nella P.A. >>
La stessa CIRCOLARE 8/4/2004, ALLEGATA CON GLI ATTI PRODOTTI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNSC - AVENTE PER OGGETTO "PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E PROCEDURE DI SELEZIONE DEI VOLONTARI", AL PARAGRAFO 8.3 "PRO-CEDURE DI SELEZIONE" RECITA:
"OMISSIS ... IN OGNI CASO DEVONO ESSERE PREVISTE MODALITÀ DI SELEZIONE CHE RI-SPONDANO A CRITERI DI TRASPARENZA, PUBLICITÀ ED IMPARZIALITÀ. GLI ENTI PUBBLICI DOVRANNO RIFERIRSI AI PRINCIPI CHE REGOLANO I CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE. ... OMISSIS"
È EVIDENTE CHE DETTI PRINCIPI COSTITUZIONALI NON POTEVANO DI CERTO ESSERE GARANTITI DALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COME NOMINATA DAL COMUNE DI ORIA CON L’ESCLUSIONE DEI PUBBLICI FUNZIONARI !!!
con le motivazioni di cui al punto 6. della costituzione il Comune di Oria sorvola sulle numerose illegittimità segnalate, in ordine alla arbitraria valutazione del ricorrente da parte di una sola componente la commissione, essendo evidente che la stessa commissione formata da tre rappresentanti della ditta esterna non ha espleta-to i suoi lavori alla presenza di tutti i suoi componenti in quanto il colloquio era effet-tuato da un singolo componente che ha sottoscritto la valutazione, senza definire in apposito verbale i criteri di valutazione e le modalità di espletamento del colloquio, arrivando a valutare il ricorrente che aveva già svolto servizio per dieci mesi come obiettore di coscienza nello stesso Ente e nello stesso servizio (Assistenza Anziani) in maniera assolutamente arbitraria e immotivata dando persino una valutazione inferiore a quella data a chi, viceversa, ha svolto il servizio militare ed è stato illogi-camente ritenuto avere più esperienza, più motivazioni, più idoneità e più interesse del ricorrente a svolgere il servizio civile volontario.
Come rilevato dall’adito Tar nella ordinanza n. 194/2008 (ric. 255/2008) resa nei confronti del Comune di Ceglie Messapico anche in questo caso la Commissione, sia pure iullegittimamente nominata con determina n. 898 del 05.09.2007 << costituiva un collegio perfetto e doveva, pertanto, operare con il plenum dei suoi compo-nenti >>.
Inoltre il Comune di Oria ha ritenuto di sottrarre all’accesso agli atti richiesti la sche-de di valutazione di primi classificati senza neppure metterli a disposizione dell’adito Tar per una più completa valutazione e comparazione delle illegittimità denunciate.
Dal momento che l’adito TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente per difetto di notifica ai controinteressati all’accesso agli atti, sul punto si chiede espressamente che, qualora necessario per la decisione ri-chiesta, l’adito TAR ordini al Comune di Oria il deposito delle schede di valuta-zione dei primi quattro idonei nei termini che vorrà indicare.
Stà di fatto che proprio la motivazione postuma, fornita da una selezionatrice e richiamata dalla difesa del Comune, sulle motivazioni che non avrebbero consentito di attribuire alcun punteggio nel valutare la pregressa esperienza presso l’Ente del ricorrente, dimostra la insufficienza della valutazione in forma numerica delle prove che non consente di risalire all'iter logico seguito dalla P.A. nella attribuzione dei rela-tivi punteggi secondo il consolidato orientamento dell’adito TAR (Puglia, Sezione Prima Lecce, Sentenza 21 dicembre 2006, n. 6055).
Difatti la valutazione arbitraria ed illegittima delle singole valutazione si può evitare solo se ogni punteggio attribuito al ricorrente ed agli altri candidati è supportato da idonea motivazione, come da obbligo di legge, potendo dimostrare, come in questo caso, l’assoluta illegiittimità della mancata attribuzione al ricorrente del punteggio relativo alla “pregerssa esperienza nello stesso o in analogo settore di impiego” in quanto assolutamente arbitraria e infondata la valutazione della singola selezionatrice (e non della intera commissione) in ordine alla circostanza (configgente con la docu-mentazione di servizio presentata agli atti) che dal colloquio sarebbe emerso l’espletamento di mansioni diverse da quelle previste in progetto, circostanza assolu-tamente falsa sia in fatto che in diritto, e che verrà adeguatamente perseguita nelle ulteriori competenti sedi.
A nulla rileva che in seno al Consiglio di Stato vi sono determinate pronunce che, peraltro in materie diverse (appalti e concorsi) delibate da diverse Sezioni (V e VI) rispetto a quella (IV) che da sempre conosce la materia, hanno sposato altri orienta-menti, tra cui quello c.d. intermedio, applicabile in maniera assolutamente calzante al ricorso de quo, in base al quale la questione andrebbe risolta non in astratto ma in concreto, valutando, volta per volta, la sussistenza di idonei elementi – rigidi criteri correttivi, presenza di glosse, annotazioni apposte dai commissari sugli elaborati, ecc. -, in grado di rivelare l'iter logico seguito dalla Commissione (cfr. C.d.S., sez. VI, sentenza 22.06.04, n. 4409; C.d.S., sez. VI, sentenza 30.04.03 n. 2331).
Infatti, in sede di concorso pubblico (così come in sede di gare), la sufficienza della valutazione espressa con voto numerico dalla commissione presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali, solo in presenza dei quali è consentito prescindere da una motivazione giustificatrice del punteggio numerico e di certo non è questo il caso dal momento che non è dato conoscere le motivazioni che hanno portato la singola selezionatrice, e non la intera commissione, alle arbitrarie valutazioni riscontrate.
con le motivazioni di cui al punto 7. della costituzione il Comune di Oria ritiene, a differenza di quanto dedotto in ricorso, valutabile il servizio militare del candidato XXXXXXX invocando l’art. 17 delle norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata di cui alla Legge 24/12/1986 num. 958 secondo il quale << Le qualifiche profes-sionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazio-ni >> dimenticando che la valutazione di detto titolo è avvenuta in aperta in violazione dei criteri ed i punteggi posti alla base della selezione effettuata come stabiliti dalla deter-minazione dirigenziale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 30 maggio 2002 Prot. 10327/III/2.4 e richiamata nella stessa determina comunale considerato che il servizio militare è assolutamente alternativo e contrapposto a quello civile cui non possono essere ammessi gli appartamenti a corpi militari o alle forze di polizia (art. 3 p. 5 D. Lvo 30 aprile 2002 n. 77) e contraddicendosi ancora una volta con quanto sostenuto nel punto 5 a proposi-to della non applicabilità delle norme in materia di concorsi alla predetta selezione per l’avvio al servizio civile.
OMISSIS
Oria/Lecce 8 aprile 2008 Avv. Pasquale Fistetti
Se il Sindaco avesse letto gli atti....
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA’
LECCE TERZA SEZIONE
Ricorso n. 425/2008
Ordinanza 271/2008
ORDINANZA ISTRUTTORIA E RINVIO AD ALTRA CAMERA DI CON-SIGLIO,
sull’istanza cautelare prodotta in connessione al ricorso proposto da: PATIS-SO FRANCESCO Rappresentato e difeso da;
FISTETTI PASQUALE Contro COMUNE DI ORIA Rappresentato e difeso da: PANIZZOLO FILIPPO
xxxxxxxxx Rappresentato e difeso da: CANIGLIA CARLO
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della determinazione n. 1328 del 27.12.2007 con la quale è stata approvata la graduatoria per il ser-vizio civile nazionale relativo al progetto “sostegno anziani di Oria” e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti ancorché non conosciuti ed in par-ticolare della deliberazione della G,M. n. 34 del 15.02.2006 con la quale si approva la convenzione con la ditta ABS Consulting nella parte in cui si affi-dano alla stessa l’espletamento
delle procedure di selezione dei volontari e della determinazione n. 898 del 5.9.2007 con la quale si “prende atto” della Commissione per la selezione dei volontari del servizio civile nazionale nelle persone indicate dalla stessa ditta privata.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impu-gnato. presentata in via incidentale dal ricorrente:
Visto l’atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI ORIA e di xxxxxxxxxxxxxx
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 47 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Oria;
- violazione della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 30 maggio 2002, prot. N. 10327/111/2
Considerato che, ai fini della decisione, è necessario acquisire agli atti la se-guente documentazione:
- copie delle schede di valutazione dei colloqui orali dei candidati che prece-dono il ricorrente in graduatoria;
- copia del progetto “sostegno agli anziani di Oria”.
Visto 1’ art. 44 del T.U. n. 1054/1924
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Terza Sezione di Lecce ordina al Comune di Oria di depositare la summenzionata docu-mentazione (in triplice copia e relativo indice) presso la segreteria del Tribunale entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via am-ministrativa della presente ordinanza.
Fissa la camerà di consiglio del 23 aprile 2008 per la prosecuzione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti.
LECCE , li 09 Aprile 2008
Pubblicata mediante deposito in Segreteria
Se il Sindaco avesse letto gli atti....
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI LECCE
ric. N. 425/2008 - 3A Sezione Tipologia udienza: CAMERA DI CONSIGLIO
Data: 23/04/2008
Magistrati:
CAVALLARI ANTONIO PRESIDENTE
LO MAZZI SILVIO Referendario
CATTANEO SILVIA Referendario
Note di udienza per Patisso Francesco, ricorrente, rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Fistetti del Foro di Brindisi
CONTRO
il COMUNE DI ORIA, resistente, in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dal-l'Avv. Filippo Panizzolo del Foro di Bari
Il contenuto dei documenti depositati dal Comune di Oria in adempimento alla ordinanza adottata dall’adito Tar non fanno altro che confermare tutte le illegittimità poste in essere dallo stesso Comune di Oria nella procedura de qua e lamentate dal ricorrente sia nel ricorso presentanto che nelle note di udienza della Camera di Con-siglio del 09 aprile 2008.
Il progetto non contiene i "criteri di selezione degli aspiranti"
Come rilevato dal ricorrente il progetto depositato dal Comune di Oria non contie-ne i "criteri di selezione degli aspiranti" invocati dallo stesso Comune nella memoria di costituzione (punto 5) per sostenere la inapplicabilità del regola-mento dei concorsi, nella composizione della commissione e nella procedura seguita.
Nessun "criterio di selezione degli aspiranti" contiene il progetto de quo e lo stesso, pur sconclusionato e contraddittorio nei suoi aspetti fondamentali, ri-sulta persino privo di sottoscrizione del legale rappresentante e di data certa.
Detto Progetto e anche nullo di diritto anche perché non è stato mai appro-vato dagli organi e/o dagli uffici del Comune di Oria con apposta determina e/o deliberazione, così come non risulta mai portato a conoscenza dei candida-ti e del ricorrente, nonostante reiterate ed espresse richieste di accesso agli atti: di tanto se ne comprendono solo oggi le motivazioni avedo voluto sot-tarre all’accesso un documento fondamentale perché mai approvato dagli or-gani e dagli uffici comunali.
Quindi risulta infondato l’assunto contentuo nel punto 5 della memoria di costituzione del Comune di Oria e si ribadisce che, come risulta documentato negli atti allegati al ricorso depositato ed alle note di udienza del 09 aprile 2008, risulta applicabile nella materia, dovendo garantire i prinicipi di impar-zialità e trasparenza della P.A., il regolamento dei concorsi per i Comuni che, come quello di Oria, non avevano indicato nei loro progetti diversi criteri.
Esame comparativo delle schede di valutazione depositate
L’esame comparativo delle schede di valutazione depositate dal Comune di Oria consentono finalmente al ricorrente di poter ulteriormente evidenziare all’adito Tar le macroscopiche illegittimità, disparità di trattamento, veri e propri arbitrii perpetrati in danno dello stesso: quello che si era solo immagi-nato è diventato realtà ed ha superato persino quanto lamentato in ricorso
Risultano ora documentate tutte le arbitrarie valutazioni dei candidati da parte di una sola componente la commissione, senza definire in apposito verbale i criteri di valutazione e le modalità di espletamento del colloquio, arrivando a valutare il ricorrente che aveva già svolto servizio per dieci mesi come obiet-tore di coscienza nello stesso Ente e nello stesso servizio (Assistenza Anziani) in maniera assolutamente arbitraria e immotivata con una valutazione inferio-re a quella data a chi, viceversa, ha svolto il servizio militare ed è stato illogi-camente ritenuto avere più esperienza, più motivazioni, più idoneità e più in-teresse del ricorrente a svolgere il servizio civile volontario.
Si richiama ancora una volta la motivazione postuma, fornita dalla selezio-natrice e richiamata dalla difesa del Comune, sul perché non è stato attribuito alcun punteggio (zero punti) alla pregressa esperienza nello stesso o in ana-logo settore di impiego del ricorrente.
La selezionatrice sostiene di avere dato zero punti al ricorrente perché << dal colloquio sarebbe emerso l'espletamento di mansioni diverse da quelle previste in progetto >> .
Ora questa circostanza è assolutamente falsa e confliggente con la certifica-zione di servizio in atti (“Visti gli atti di ufficio si certifica che il giovane Pa-tisso Francesco – omissis – ha effettuato il servizio civile obbligatorio come obiettore di coscienza presso questo Ente dal 30 luglio 2001 al 29 maggio 2002 ed è stato addetto al servizio di assistenza domiciliare agli anziani con sede operativa il Centro Aperto di vico Pistoia”) ma, addirittura, ora risul-ta finalmente documentato che lo stesso metro di misura non è stato usato, con evidente illogicità e disparità di trattamento, nei confronti dei primi tre candi-dati che si sono visti valutare con il massimo dei voti (sessanta mediati a 6 punti) e senza alcuna motivazione e/o supporto documentale, una fantomatica, nonché inesistente, direi inventata, per non parlare in questa sede di un vero e proprio falso, pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore di im-piego
Dei predetti candidati, solo una, la xxxxxxxxxx, risulta avere attestato un semplice tirocinio di 69 ore presso la ludobiblioteca del Comune di Oria che di certo è un diverso e non analogo settore di impiego rispetto al progetto di assistenza domiciliare agli anziani.
Risulta quindi documentata la arbitraria ed illegittima valutazione delle sin-gole griglie senza che ciò sia supportato da congrua ed idonea motivazione, come da obbligo di legge, potendo dimostrare, come in questo caso, l'assoluta illegittimità della mancata attribuzione al ricorrente del punteggio relativo alla "pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore di impiego"
Così come risultano ora documentate le arbitrarie valutazioni relative alla idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto (non si com-prende il punteggio di soli 5 punti) al ricorrente che di certo vanta esperienza maggio-re rispetto a tutti gli altri candidati cui si è viceversa attribuito il massimo dei voti
Detta disparità di trattamento si è manifestata anche nel valutare la disponibilità del ricorrente alla continuazione delle attività al termine del servizio (addirittura 4 punti senza alcun criterio e/o motivazione) immaginando magari che il ricorrente, pur di-soccupato e obiettore di coscienza, abbia potuto manifestare alla selezionatrice una disponibilità inferiore a tutti gli altri cui sono stati attribuiti il massimo dei punti.
Stesso discorso per le motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario (sempre 4 punti senza alcun criterio e/o motivazione)
Per non parlare dell’interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto (addirittura 3 punti senza alcun criterio e/o moti-vazione)
Ed infine, giusto per eliminare qualche possibilità residua di rientrare nella gradua-toria, la disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espleta-mento del servizio; (es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...) è stata valutata (2 soli punti, con punteggio chiaramente modificato e dolosamente manomesso e sempre senza alcun criterio e/o motivazione) a fronte del massimo dei voti espressi nei confronti dei primi quattro idonei.
Si ribadisce che dette schede di valutazione in assenza di qualsiasi verbaliz-zazione della intera commisione risultano sprovviste di data e contentuo certo e non risultano neppure sottoscritte dai candidati.
Quindi la attuale conoscenza delle valutazioni numeriche attribuite ai singoli fattori di valutazione per ciascun candidato che precede il ricorrente in graduatoria risulta-vano indispensabili per curare o per difendere i propri interessi giuridici dal momento che l’allegra gestione dei punteggi delegata dall’ente pubblico Comune di Oria, in violazione di legge e di regolamento, a “esperti”, in non si sa cosa, designati da una ditta privata (che persegono scopi di lucro e non possono di certo garantire i principi i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità previsti dal nostro ordinamento) nella selezione di cui trattasi ha portato ad effettuare valutazioni difformi ed illogiche ( che si è cercato di coprire da parte del Comune con l’illegittimo diniego di accesso agli atti) in ordine alla pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego valutata (a candidati che non hanno mai avuto detta esperienza) in maniera superiore di ben 6 punti a quella valutata per il ricorrente che ha svolto il servizio come obietto-re di coscienza nello stesso Comune di Oria e nello stesso settore di assistenza agli anziani, per 10 mesi dal 30 luglio 2001 al 29 maggio 2002.
Risulta peraltro evidente la violazione dei principi di imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione, nella valutazione de qua dal momento che a tutti e quattro i candidati, sono stati attribuiti per ogni griglia di valutazione iil massimo dei punti a disposizione senza alcuna motivazione e al ricorrente, che vanta una pregressa e documentata esperienza, come obiettore di scoscienza detti punti sono stati malde-stramente ridotti al punto da valutare 4 punti le motivazioni generali del ricorrente per la prestazione del servizio civile volontario a fronte dei 6 punti valutati per candidati che hanno persino svolto il servizio militare di ferma volontaria (non obbligatoria) incompatibile con il servizio civile nazionale. (art. 3 p. 5 D. Lvo 30 aprile 2002 n. 77)
Risulta evidente qindi come le procedure impugnate siano affette da macrospiche illogicità e perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della commissione giudicatrice (Tar Pu-glia, sez. II Bari, 11 giugno 1996, n. 357; Riviste Trib. Amm. Reg., 1996, I, 3433).
Il principio d'imparzialità amministrativa che, in generale, significa agire nell'interes-se collettivo, non di singoli o di gruppi privilegiati rispetto ad altri, comporta la sua applicazione, da parte degli organi amministrativi non soltanto per gli atti di volontà, ma anche per gli atti di valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310; Riviste: Foro Amm., 1996, 833, n. Cannada-Bartoli; Cons. Stato, 1996, I, 378).
Il giudice di legittimità ben può sindacare la correttezza dell'iter logico seguito dalla commissione di concorso a posti di pubblico impiego che ha valutato la prova d'esa-me e rilevarne i momenti di difformità rispetto alle generali regole dell'azione ammini-strativa, la cui violazione integra le diverse figure sintomatiche di eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; Riviste Cons. Stato, 1992, I, 1330).
I criteri di valutazione non si sottraggono al controllo giurisdizionale, ben potendo essere sottoposti a censura se presentino lacune, insufficienze o contraddizioni dal punto di vista logico e razionale (Tar Valle d’Aosta, 21 marzo 1997, n. 48, in Foro amm., 1997, 2800).
Ancora sulla presunta incompatiblità del ricorrente
In ordine alla paventata incompatiblità del ricorrente a svolgere i servizio civile per avere assolto l’obbligo di leva nella forma dell’obiezione di coscienza vi è da aggiun-gere soltanto che appare alquanto illogica detta pretesa da parte di chi, come il can-didato XXXXXXXX ha svolto il servizio militare volontario nel 2005 in forma di fer-ma annuale prolungata, quando la leva obbligatoria era stata sospesa, considerato che il servizio militare volontario è assolutamente alternativo e contrapposto al servi-zio civile volontario cui non possono essere ammessi gli appartamenti a corpi militari o alle forze di polizia (art. 3 p. 5 D. Lvo 30 aprile 2002 n. 77)
E’ chiaro, senza alcuna possibilità di essere interpretato diversamente, il disposto dell'art. 10 del D.lgs. 77/2002: "coloro che hanno prestato servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda"per rendersi conto che tale limitazione non è applicabile a chi ha svolto il servizio obbligatorio come obiettore di coscienza, ripugnando le armi e rischiando in prima persona prima ancora dell'intervento del legislatore con la L. 64 del 06.03.2001 contenente delega per le successive disposi-zioni di cui al D.lgs. 77/2002 certamente non applicabili a situazioni giuridiche relative alla leva militare obbligatoria degli appartenenti alla classe 1980 (leva 1998) che han-no ottenuto di poter svolgere gli obiettori di coscienza solo dopo anni di "incompren-sioni" e dure battaglie.
Ciò risulta evidente anche nell’allegato bando annuale per la selezione dei 1034 volontari, tra cui quelli del Comune di Oria, emanato dall’UNSC laddove all’art. 3 “requisiti e condizioni di ammissione” prevede che "non possono presentare domanda i giovani che a) già prestano o ab-biano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001"
OMISSIS
Ori a/Lecce 21 aprile 2008
Avv. Pasquale Fistetti
Se il Sindaco avesse letto gli atti....
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LECCE
TERZA SEZIONE Registro Ordinanze:313/08 Registro Generale:425/2008
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2008
Visto il ricorso 425/2008 proposto da: PATISSO FRANCESCO rappresenta-to e difeso da:
FISTETTI PASQUALE contro COMUNE DI ORIA rappresentato e difeso da: PANIZZOLO FILIPPO e nei confronti di xxxxxxxxxxxxxxxxx rappresen-tato e difeso da: CANIGLIA CARLO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determinazione n. 1328 del 27.12.2007 con la quale è stata approvata la graduatoria per il ser-vizio civile nazione relativo al progetto “sostegno agli anziani di Oria” e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti ancorché non conosciuti ed in particolare della Deliberazione G.M. n. 34 del 15.2.2006 con la quale si ap-prova convenzione con ditta privata ABS Consulting nella parte in cui si affi-dano alla stessa l’espletamento delle procedure di selezione dei volontari e determinazione n. 898 del 5.9.2007 con la quale si “prende atto” della Com-missione per la selezione dei volontari del servizio nazionale nelle persone indicate dalla stessa Ditta privata.
OMISSIS
Considerato che, ad un primo sommario esame:
- il ricorso pare essere inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente principale: il sig. Patisso aveva già prestato servizio civile, pertanto, ai sensi dell’art. 10, c.2. d.lgs. n. 77/2002, non avrebbe potuto presentare ulte-riore domanda;
- non pare difatti corretta l’interpretazione – suggerita dal ricorrente - che limiti l’ambito di operatività della disposizione al solo servizio civile vo-lontario, e ciò in considerazione della ratio di consentire l’esperienza ad un numero più ampio possibile di giovani e della circostanza che, anche per il servizio civile sostitutivo della leva obbligatoria, fosse prevista la presenta-zione di un’apposita domanda dall’art. 4, l. n. 230/1998;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione. LECCE , li 23 Aprile 2008
PUBBLICATO MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 26.4.2008
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