venerdì 1 agosto 2008

Incompatibilità del presidente del collegio dei revisori - Comunicato PD

si riceve con richiesta di pubblicazione, 1.8.2007

Spett.Le Presidente del Consiglio Comunale di Oria
E, pc. Spett.le Segretario-Direttore Generale

E, pc. Sindaco Comune di Ceglie Messapica
Componente ATO BR/2
E, PC. Sindaco Comune di Erchie
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Francavilla F.na
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di S.Michele Salentino
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Latiano
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di S.Pancrazio S.no
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Villa Casteli
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Torre S.S.
Componente ATO BR/2

E p.c. Corte dei Conti Sezione Controllo per la Puglia
Via Matteotti n. 56 72121 Bari
E, p.c. Istituto Revisori Contabili
c/o ODCEC Brindisi
Via Carmine n. 44 Brindisi

Oggetto : Incompatibilità revisore ATO BR/2

Gentili Componenti,
Premesso che:
• In data 15 marzo 2006 con atto n.8 il Consiglio Comunale di Oria deliberava la nomina del Collegio dei revisori contabile per il triennio 2006/2009, e in particolare la nomina del dott. Farina Gianluca in qualità di presidente del sunnominato Organo di controllo.
• nel corso del 2007 il Sindaco del Comune di Oria ha assunto l’incarico di Presidente dell’ ATO ( ambito ottimale BR/2) ;
• su proposta del suo presidente nonché Sindaco di Oria, formulata in totale spregio alle norme di legge e in ragione dell’uso improprio dei poteri conferitegli, l’assemblea dell’ATO con deliberazione del 08/07/2008 n. 9,ha nominato lo stesso dott. Farina Gianluca revisore unico del suddetto consorzio ATO
• che dalla stessa delibera è evidente l’assoluta omissione della valutazione circa le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità del revisore di cui all’art. 236 tuel e 2399 c.c.;

Dato che :

• in virtù della nomina di cui sopra si è appalesata con solare evidenza l’incompatibilità dettata dall’art. 236 comma 1 e comma 3 del TUEL e dall’art. 2399 comma 2 del C.C. ,norme queste inderogabili dai regolamenti e dagli statuti comunali ovvero “ I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. A tale fine si precisa che il concetto di controllo, come previsto dall'articolo 2359 del c.c., può anche prescindere dall'esistenza di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale e che, più ampiamente, sussiste una situazione di ' controllo ' o di ' vigilanza ' quando: - l'ente pubblico dispone della maggioranza di voti che possono essere esercitati nell'assemblea ordinaria dell'altro ente giuridico; - l'ente pubblico dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'altro ente giuridico; - l'ente pubblico esercita un'influenza dominante sull'altro ente giuridico in virtù di particolari vincoli contrattuali; Anche secondo la Corte di Cassazione, il concetto di vigilanza comprende 'ogni forma di ingerenza o di controllo del comune nell'attività dell'ente controllato, senza la necessità che la vigilanza si esplichi nelle forme più penetranti dell'annullamento o dell'approvazione degli atti del medesimo'.
• inoltre, lo stesso art. 2399 c.c. lett. c dispone che l’incompatibilità sussiste nei confronti di “coloro che sono legati dalla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’esistenza”, e pertanto il riferimento al rapporto di lavoro o rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita induce a ritenere l’ineleggibilità dello stesso revisore, già presidente del collegio dei revisori di un comune partecipante all’ATO, quale revisore unico dello stesso ATO;
• garantire l’indipendenza del sindaco (rectius del revisore) significa evitare ogni tipo di sudditanza psicologica che difficilmente, per non dire mai, si concilia con l’assegnazione (all’interno di un gruppo) di una pluralità di incarichi ad un unico soggetto poiché esporrebbe il sindaco (rectius il revisore) alle rischiose condizioni di subire pressioni che soggetti distinti sicuramente meglio respingerebbero: così in dottrina P. Ceroli e S. Cocchini, Sulla carico di sindaco il rebus dell’indipendenza, in Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, Ed. n. 50 del 27/06/2005;
• è compresa nella previsione legislativa di un rapporto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, ma anche nello stesso riferimento che fa l’art. 236 tuel allorquando contempla il riferimento a incarichi e consulenza, la causa di incompatibilità per il revisore che assolve il medesimo incarico presso il comune partecipante all’ato e la stessa partecipata ato (interpretazione condivisa da dall’Assonime nella circolare n. 18 del 14/04/05);
• L’ATO BR/2 in considerazione della succitata causa di incompatibilità non ha provveduto alla rimozione entro 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di elezione dell’organo;

Poiché
• È seriamente compromessa sia la condizione di imparzialità e di oggettività nelle decisioni che di idoneità al corretto svolgimento delle proprie funzioni di presidente del collegio dei revisori del Comune di Oria;
• È seriamente compromessa il principio di indipendenza nelle decisione per evidente nesso di decisioni fra l’ente Comune di Oria e l’ente Ato ;
• È evidente il conflitto di interessi;
• Il sunnominato revisore non risulta iscritto ad Albo professionale ma solo al Registro dei Revisori contabili tanto da appalesarsi l’inelegibilità dell’incarico stesso;

Sulla base di quanto sopra:
I sottoscritti Domenico D’Ippolito, Giancarlo Marinò, Tommaso Carone, Giuseppe Malva, Mario De Nuzzo, quali consiglieri eletti nel Consiglio Comunale di Oria,

Chiedono con URGENZA

Al Presidente del Consiglio Comunale
• di rimuovere tale causa di incompatibilità e di ineleggibilità e convochi un consiglio comunale con detto argomento all’ordine del giorno.

In mancanza ci vedremo costretto a deferire alle autorità interessate.
Con osservanza

Oria 01 agosto 2008

Domenico D’Ippolito/Giancarlo Marinò/Tommaso Carone/Giuseppe Malva/Mario De Nuzzo

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